Come richiamato dall’Agenzia delle Entrate il credito può essere ceduto ai seguenti soggetti:
• ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
• anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.
Circa la possibilità o meno di cessione dell’Ecobonus tra genitori e figli, l’Agenzia richiama quanto asserito nella circolare n. 11/E del 2018: per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Non basta il mero rapporto di parentela tra il padre che ha sostenuto la spesa e il figlio che intende acquisire il credito d’imposta spettante. La stessa regola vale in caso di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili oggetto di riqualificazione; dal contratto in questione, infatti, non può, secondo l’Agenzia delle Entrate, discendere un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione idoneo a consentirne la cessione sotto forma di credito. Il credito potrà essere ceduto, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione dei soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. La cessione del credito corrispondente alla detrazione ecobonus dovrà essere subordinata al requisito di “collegamento” tra cedente e cessionario in merito al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
• A partire dal 1° gennaio 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi .La detrazione non può essere ceduta ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
• I soggetti esenti Irpef possono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
• In merito alle regole previste, dal 1° gennaio 2018, è prevista la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione riconosciuta per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.
La cessione del credito consentirà quindi di scambiare il credito d’imposta in contanti e rappresenta un reale vantaggio per tutti i contribuenti in no tax area che, altrimenti, avrebbero perso il diritto a beneficiare della detrazione fiscale.