È confermato che l’obbligo di emissione e presentazione fattura elettronica sarà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2019, data in cui ci si dovrà per forza di cose adeguare. Secondo quanto previsto, l’obbligo di e-fatturazione, sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture, coinvolge una platea di diversi attori economici:
• fornitori di beni e servizi verso le PA.;
• le Pubbliche Amministrazioni;
• gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT);
• gli Operatori Iva – soggetti stabiliti in Italia – che dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica;
• gli Operatori Iva sia Business to Business sia Business to Consumer ( nei rapporti con i consumatori finali);
Sono invece esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo:
• gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio”(art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
• gli operatori che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014);
• i “piccoli produttori agricoli”, esonerati dall’emissione di fatture già prima dell’introduzione dell’obbligo;
• le imprese che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi verso non residenti (comunitari ed extra-comunitari). Altre importanti novità contenute nel Decreto fiscale, relative all’obbligo di fatturazione elettronica:
• invio differito- fattura entro 10 giorni dalla data di effettuazione.
• niente sanzioni nei primi 6 mesi, per chi non si adegua al nuovo meccanismo di fatturazione elettronica, ritardando la trasmissione delle e-fatture, purché questo non incida sulla liquidazione Iva;
• sanzioni light, quindi ridotte:
o per ritardi dopo il 1° luglio 2019;
o per chi entro il termine per la liquidazione del mese o trimestre successivo, emette la e-fattura;
o per il committente/cessionario in caso di erronea detrazione Iva.