Per fruire del rimborso delle accise a favore degli autotrasportatori e verificare il diritto al beneficio fiscale, è necessaria l’indicazione della targa del veicolo degli automezzi utilizzati dall’esercente per lo svolgimento dell’attività di trasporto, nella fattura elettronica emessa dai gestori di impianti di distribuzione, come precisato dall’agenzia delle Dogane con nota 64837/RU del 7 giugno 2018, per gli adempimenti riguardanti la fruizione dell’agevolazione sul gasolio utilizzato nel settore del trasporto merci. Il rimborso deve essere richiesto, in denaro o mediante accredito, entro due anni dalla data del pagamento ovvero, per le agevolazioni accordate mediante restituzione o altra modalità, dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Una volta pervenuta la domanda, l’Ufficio delle Dogane verifica la regolarità formale della medesima nonché della documentazione allegata e la congruità del rimborso richiesto. Non viene, tuttavia, corrisposto il rimborso per somme inferiori o pari a € 30, salvo che il credito derivi da una ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione:
• gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
• gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di interesse nazionale;
• le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;
• gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.